Articolo 1690 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1690. Formazione degli elenchi per l'avanzamento1.I centri di mobilitazione, ricevuta la comunicazione presidenziale di cui all'articolo 1684, comma 8, e tenuto conto del termine stabilito dall'articolo 1692, compilano degli elenchi distinti per categorie e gradi iscrivendovi per ordine di anzianita', tutti gli ufficiali compresi nei fissati limiti di anzianita'.2.Per coloro che non possono essere presi in esame, ne indicano il motivo nell'elenco. Per tutti gli altri intestano uno specchio singolo di proposta di avanzamento, raggruppando tali specchi in ciascun elenco.3.Ogni specchio di proposta d'avanzamento e' corredato dei seguenti documenti:
a)titoli accademici, di studio o di carriera;b)copia dello stato di servizio;c)copia delle note caratteristiche;d)ogni altro documento utile al giudizio da formularsi nei riguardi del candidato.4.Gli elenchi, con i relativi specchi e documenti, sono poi consegnati al consigliere delegato al personale, cui spetta, a norma dell'articolo 1686, di formulare il giudizio di primo grado.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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