Articolo 1369 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1369. Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo1.I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa puo' essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari ((diverse dal richiamo)). 2.Il Ministro, ovvero l'autorita' militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente. 3.In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.
Entrata in vigore il 25 gennaio 2013

Sentenze43


  • 1. TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2023-01-26, n. 202300018
    Provvedimento:
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    • Annullamento sanzione disciplinare·
    • Art. 1393 D.Lgs. 66/2010·
    • Art. 55-ter D.Lgs. 165/2001·
    • Art. 653 c.p.p.·
    • Conservazione materiale probatorio·
    • Giudicato penale·
    • Preclusione azione disciplinare·
    • Pregiudiziale penale·
    • Tempestività azione disciplinare·
    • Violazione doveri d'ufficio

  • 2. TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-04-02, n. 202406323
    Provvedimento:
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    • art. 1369 d.lgs. 66/2010·
    • art. 55-sexies d.lgs. 199/1995·
    • art. 58 d.lgs. 199/1995·
    • avanzamento di grado·
    • cancellazione sanzioni disciplinari·
    • difetto di motivazione·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • giudizio valutativo·
    • non idoneità all'avanzamento·
    • requisiti professionali·
    • sanzioni disciplinari·
    • valutazione della personalità

  • 4. TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2024-04-18, n. 202400265
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 1369 d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • pareri delle autorità gerarchiche·
    • procedimento amministrativo·
    • rigetto istanza di cessazione effetti sanzione·
    • sanzione disciplinare·
    • valutazione delle prove·
    • violazione circolari ministeriali

  • 5. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-03-27, n. 202400925
    Provvedimento:
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    • carenza di motivazione·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • discrezionalità tecnica amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • giudizio di non idoneità alla promozione·
    • sindacato giurisdizionale·
    • sospensione delle sanzioni disciplinari·
    • tutela della privacy·
    • valutazione dei requisiti per la promozione·
    • violazione dell'art. 1369 del D.lgs. 66/2010
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