Articolo 756 del codice dell'ordinamento militare

Art. 756. Formazione specifica in medicina generale1.Il medico militare in servizio permanente, iscritto ai corsi di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni, riservati ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, per il conseguimento del relativo diploma, necessario per l'esercizio dell'attivita' di medico chirurgo di medicina generale, e' collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative vigenti. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.2.Al medico militare di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Nota all'art. 756:
- Il titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1999, n. 250, reca:
«Formazione specifica in medicina generale.»
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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