Articolo 18 del codice dell'ordinamento militare

Art. 18. Commissario generale per le onoranze ai Caduti
2. Le competenze e le funzioni del Commissario generale per le onoranze ai Caduti sono disciplinati nel libro II, titolo II, capo VI, sezione III del presente codice.
((Commissario))
Entrata in vigore il 25 gennaio 2013

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