Articolo 625 del codice dell'ordinamento militare

Art. 625.Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali1.Al personale militare si applicano le disposizioni contenute nel presente libro. 2.Rimane ferma la disciplina dettata nel titolo II del libro V per il servizio a qualunque titolo prestato da personale civile in favore dell'Amministrazione della difesa e delle Forze armate. 3.Il personale religioso impiegato dall'Amministrazione della difesa, il personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate e il personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta sono disciplinati in via esclusiva dal libro V.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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