Articolo 625 del codice dell'ordinamento militare

Art. 625.((Specificita' e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali))((1.Al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonche' le disposizioni contenute nel presente codice.))2.Rimane ferma la disciplina dettata nel titolo II del libro V per il servizio a qualunque titolo prestato da personale civile in favore dell'Amministrazione della difesa e delle Forze armate. 3.Il personale religioso impiegato dall'Amministrazione della difesa, il personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate e il personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta sono disciplinati in via esclusiva dal libro V.
Entrata in vigore il 25 gennaio 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi