Articolo 905 del codice dell'ordinamento militare

Art. 905. Infermita' temporanea1.L'aspettativa per infermita' temporanea e' disposta a domanda o d'autorita'.2.Prima del collocamento in aspettativa per infermita' ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.3.Nei casi di aspettativa per infermita' si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.4.Se il militare e' giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa e' prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 912.5.Se allo scadere di detto periodo massimo il militare e' ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell'articolo 929.6.Il militare in aspettativa per infermita', che ha maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento o che deve frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, se ne fa domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo e' richiamato in servizio.7.La cessazione dal servizio permanente si applica se il militare e' giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, e' giudicato non idoneo al servizio incondizionato, dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze eventualmente spettantigli.8.Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per infermita' proveniente o non proveniente da causa di servizio e' computato per intero.9.Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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