Articolo 1688 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1688. Elementi di giudizio1.I requisiti richiesti per l'avanzamento sono desunti dagli stati di servizio, dalle note caratteristiche, dai rapporti informativi, dalle informazioni sulla condotta, competenza, cultura dell'ufficiale, che possono essere assunte dal centro di mobilitazione, e dai particolari titoli eventualmente prodotti dall'interessato.2.Le autorita' giudicatrici dell'avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale si assicurano che:
a)ha bene assolto, in caso di prestato servizio, le funzioni inerenti al suo grado;b)e' in possesso di tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere e di cultura, per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore;c)e' degno e meritevole di conseguire la promozione per la condotta tenuta.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010

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