Articolo 896 del codice dell'ordinamento militare

Art. 896.Attivita' extraprofessionali da svolgere previa autorizzazione o conferimento1.I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.2.Gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.3.Disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalita', secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto sia di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.4.E' fatta salva l'applicazione, in quanto compatibile, dell'articolo 53, commi da 8a 16-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nota all'art. 896:
- Il testo dell'art. 53, commi da 8a 16-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, e' il seguente:
«8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto.
L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Nello stesso termine e con le stesse modalita' le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza (167).
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi (168) (169).
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».
Entrata in vigore il 30 settembre 2010

Sentenze36


  • 1. TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-07-09, n. 202400846
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    • art. 1355 d.lgs. n. 66 del 2010·
    • art. 53 comma 7 bis D.LGS. n. 165/2001·
    • art. 896 d.lgs. n. 66 del 2010·
    • attività extraprofessionali·
    • autorizzazione attività extraprofessionali·
    • danno erariale·
    • gradualità della sanzione·
    • istruttoria disciplinare·
    • motivazione del provvedimento disciplinare·
    • principio di gradualità·
    • principio di proporzionalità·
    • proporzionalità della sanzione·
    • rimborso spese·
    • sanzione disciplinare·
    • segnalazione di danno erariale·
    • sospensione disciplinare·
    • valutazione condotta disciplinare

  • 2. TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-07-30, n. 202400553
    Provvedimento: Pubblicato il 30/07/2024 N. 00553/2024 REG.PROV.COLL. N. 00808/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 808 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Massa e Filippo Polvicino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2; per l'annullamento del …
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    • art. 98 Cost.·
    • astensione da incarichi per esigenze di servizio·
    • autorizzazione per incarichi extraprofessionali·
    • compatibilità con il servizio militare·
    • difetto di motivazione·
    • diniego di nulla osta per iscrizione all'albo dei CTU·
    • munus publicum·
    • pareri gerarchici·
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    • violazione art. 53 d.lgs. n. 165/2001·
    • violazione art. 896 d.lgs. n. 66/2010

  • 3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-04-24, n. 202304124
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    • art. 53 d.lgs. 165/2001·
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    • sanzione amministrativa

  • 4. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-08-01, n. 202206725
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    • art. 53 d.lgs. n. 165/2001·
    • attività lavorativa non autorizzata·
    • congedo per assistenza familiare·
    • diritto del lavoro pubblico·
    • divieto di incarichi retribuiti non autorizzati·
    • legittimità costituzionale·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • recupero delle somme percepite·
    • responsabilità disciplinare·
    • sospensione dell'esecutività della sentenza

  • 5. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2022-05-30, n. 202200443
    Provvedimento: Pubblicato il 30/05/2022 N. 00443/2022 REG.PROV.COLL. N. 00344/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 344 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Furreddu, Nicola Gandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Legione Carabinieri Emilia Romagna – Comando Provinciale di Forli' – Cesena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6; per l'annullamento …
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    • attività extraprofessionali·
    • compatibilità con la professione militare·
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    • prestigio dell'istituzione·
    • principio di buon andamento·
    • ricorso gerarchico·
    • sanzione disciplinare·
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