Articolo 210 del codice dell'ordinamento militare
Art. 210.Attivita' libero professionale del personale medico e paramedico1.In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti l'esercizio delle attivita' libero professionali, nonche' le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermita' e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma.
1-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)).
1-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)).