Articolo 1243 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1243. Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali1.Gli ufficiali inferiori, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, devono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento. 2.I periodi di comando di cui al comma 1 sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto presso reparti o scuole di volo. 3.Sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre:
((a) se tenenti, cinque anni di anzianita' nel grado;))
b) se sottotenenti, due anni di anzianita' nel grado.
Entrata in vigore il 11 febbraio 2014

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