Articolo 1243 del codice dell'ordinamento militare
Art. 1243. Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali1.Gli ufficiali inferiori, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, devono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento. 2.I periodi di comando di cui al comma 1 sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto presso reparti o scuole di volo. 3.Sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre:
((a) se tenenti, cinque anni di anzianita' nel grado;))
b) se sottotenenti, due anni di anzianita' nel grado.
((a) se tenenti, cinque anni di anzianita' nel grado;))
b) se sottotenenti, due anni di anzianita' nel grado.
Sentenze • 2
1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-09-11, n. 202313713Provvedimento:Leggi di più...- eccesso di potere·
- giurisprudenza amministrativa·
- inammissibilità del ricorso collettivo·
- interesse ad agire·
- onere probatorio·
- principio dispositivo nel processo amministrativo·
- promozione nel grado militare·
- ricorso amministrativo·
- rideterminazione di anzianità·
- violazione di norme sull'ordinamento militare
2. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-05-09, n. 202205745Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- applicazione norme transitorie·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- graduatorie militari·
- principio tempus regit actum·
- promozioni militari·
- rideterminazione decorrenza promozioni·
- violazione art. 3 Cost.·
- violazione art. 97 Cost.