Articolo 1243 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1243. Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali1.Gli ufficiali inferiori, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, devono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento. 2.I periodi di comando di cui al comma 1 sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto presso reparti o scuole di volo. 3.Sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre:
((a) se tenenti, cinque anni di anzianita' nel grado;))
b) se sottotenenti, due anni di anzianita' nel grado.
Entrata in vigore il 11 febbraio 2014

Sentenze2


  • 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-09-11, n. 202313713
    Provvedimento:
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    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • inammissibilità del ricorso collettivo·
    • interesse ad agire·
    • onere probatorio·
    • principio dispositivo nel processo amministrativo·
    • promozione nel grado militare·
    • ricorso amministrativo·
    • rideterminazione di anzianità·
    • violazione di norme sull'ordinamento militare

  • 2. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-05-09, n. 202205745
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • applicazione norme transitorie·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • graduatorie militari·
    • principio tempus regit actum·
    • promozioni militari·
    • rideterminazione decorrenza promozioni·
    • violazione art. 3 Cost.·
    • violazione art. 97 Cost.
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