Articolo 6 del codice dell'ordinamento militare

Art. 6. Segretario del Consiglio1.Il segretario del Consiglio raccoglie ed elabora, secondo le direttive del Consiglio, tutti gli elementi relativi alle questioni da sottoporre al Consiglio stesso, coordina le relative deliberazioni e ne predispone l'attuazione da parte degli organi competenti.2.A tale scopo il segretario del Consiglio puo' chiedere direttamente ad amministrazioni pubbliche, enti e imprese, tutti gli elementi e i dati necessari per lo studio e la trattazione delle questioni da sottoporre al Consiglio.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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