Articolo 932 del codice dell'ordinamento militare

Art. 932. Scarso rendimento1.Il militare che dia scarso rendimento e' dispensato dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva.2.Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 e' subordinato alla determinazione ministeriale su proposta delle autorita' gerarchiche da cui dipende l'interessato. La determinazione e' adottata a seguito di:
a)ammonizione all'interessato;b)parere delle commissioni o autorita' competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento.3.Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l'assegnazione all'interessato di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilita' di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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