Articolo 1047 del codice dell'ordinamento militare
Art. 1047. Commissioni permanenti1.Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta, per la compilazione dei relativi quadri nonche' per l'attribuzione delle qualifiche del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente, sono istituite presso l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare commissioni permanenti.
2.Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 e' cosi' composta:
a)presidente: ufficiale generale;
b)membri ordinari:
1) ufficiali superiori in numero non superiore a tredici, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
2) il piu' anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;
c)membri supplenti.
3.Per eventuali esigenze connesse alla tempistica delle operazioni di valutazione e ai carichi di lavoro, possono essere istituite una o piu' sottocommissioni, le cui attivita' sono subordinate e funzionali a quella della commissione di cui al comma 1, dalla quale dipendono.
Le sottocommissioni, ove istituite, sono cosi' composte:
a)presidente: ufficiale di grado inferiore a quello del presidente della commissione di cui al comma 1 e non inferiore a tenente colonnello;
b)membri ordinari:
1) ufficiali superiori in numero non superiore a sette, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
2) un militare di grado apicale del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;
c)membri supplenti.
4.Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti e' istituita una commissione permanente per l'Arma dei carabinieri, costituita come segue:
((a) presidente: non inferiore a generale di divisione));
b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre luogotenenti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.
b-bis) membri supplenti.
5.Il giudizio di idoneita' per l'avanzamento dei militari di truppa, che comporta la valutazione delle qualita', capacita' e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, e' espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non e' prevista la corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.
2.Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 e' cosi' composta:
a)presidente: ufficiale generale;
b)membri ordinari:
1) ufficiali superiori in numero non superiore a tredici, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
2) il piu' anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;
c)membri supplenti.
3.Per eventuali esigenze connesse alla tempistica delle operazioni di valutazione e ai carichi di lavoro, possono essere istituite una o piu' sottocommissioni, le cui attivita' sono subordinate e funzionali a quella della commissione di cui al comma 1, dalla quale dipendono.
Le sottocommissioni, ove istituite, sono cosi' composte:
a)presidente: ufficiale di grado inferiore a quello del presidente della commissione di cui al comma 1 e non inferiore a tenente colonnello;
b)membri ordinari:
1) ufficiali superiori in numero non superiore a sette, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
2) un militare di grado apicale del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;
c)membri supplenti.
4.Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti e' istituita una commissione permanente per l'Arma dei carabinieri, costituita come segue:
((a) presidente: non inferiore a generale di divisione));
b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre luogotenenti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.
b-bis) membri supplenti.
5.Il giudizio di idoneita' per l'avanzamento dei militari di truppa, che comporta la valutazione delle qualita', capacita' e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, e' espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non e' prevista la corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.
1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-04-03, n. 202305638Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 1059 d.lgs. n. 66/2010·
- compensazione delle spese di giudizio·
- criteri di valutazione dei sottufficiali·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- giudizi di avanzamento a scelta·
- graduatoria di avanzamento·
- legittimità costituzionale·
- violazione di legge
2. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-03-03, n. 202303612Provvedimento:Leggi di più...- ammissibilità del ricorso collettivo·
- art. 1059 d.lgs. n. 66/2010·
- art. 87 c.p.a.·
- compensazione delle spese di lite·
- conflitto di interessi tra ricorrenti·
- eccesso di potere·
- graduatoria di avanzamento·
- ricorso collettivo·
- valutazione dei Marescialli Capo·
- violazione di legge
3. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-07-11, n. 202209480Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 1032 COM·
- art. 1047 e ss. d. lgs. 66/2010·
- art. 30 C.P.A.·
- art. 3 l. 241/1990·
- art. 51 C.p.c.·
- art. 97, 3 e 51 Cost.·
- bilanciamento tra elementi positivi e negativi·
- commissione permanente di valutazione·
- corso di aggiornamento·
- eccesso di potere·
- rendimento del militare·
- risarcimento del danno ingiusto·
- sanzione disciplinare·
- sindacato sul corretto esercizio del pubblico potere·
- tutela della privacy·
- valutazione per l'avanzamento dei graduati della Marina Militare·
- violazione del giusto procedimento·
- violazione di legge
4. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2022-01-25, n. 202200035Provvedimento:Leggi di più...- compensazione delle spese·
- competenza territoriale del TAR·
- controinteressati·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- procedura straordinaria di avanzamento·
- promozione militare·
- ricorso amministrativo·
- sanzione disciplinare·
- valutazione complessiva del dipendente·
- violazione art. 241/90