Articolo 893 del codice dell'ordinamento militare

Art. 893. Dell'impiego1.Il militare in servizio permanente e' fornito di rapporto di impiego che consiste nell'esercizio della professione di militare.2.Il rapporto di impiego puo' essere interrotto, sospeso o cessare solo in base alle disposizioni del presente codice.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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