Articolo 919 del codice dell'ordinamento militare
Art. 919. Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa1.La sospensione precauzionale non puo' avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione precauzionale e' revocata di diritto.
2.Il termine di durata massima e' riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il quale e' stata adottata la sospensione precauzionale.
3.Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se e' ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravita', l'amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:
a)sospende l'imputato ((...)) o dall'impiego ai sensi dell'articolo 917;
b)sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 1393.
2.Il termine di durata massima e' riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il quale e' stata adottata la sospensione precauzionale.
3.Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se e' ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravita', l'amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:
a)sospende l'imputato ((...)) o dall'impiego ai sensi dell'articolo 917;
b)sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 1393.
1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-09-24, n. 202416564Provvedimento:Leggi di più...- art. 915 cod. proc. amm.·
- art. 917 cod. ord. mil.·
- art. 919 cod. ord. mil.·
- diritto alla riammissione in servizio·
- legittimità dei provvedimenti amministrativi·
- mobbing·
- ordinanza cautelare·
- principio di ragionevolezza·
- procedimento penale per fatti di eccezionale gravità·
- risarcimento del danno·
- sindacato sulle valutazioni amministrative·
- sospensione precauzionale dall'impiego·
- sospensione precauzionale facoltativa·
- valutazione discrezionale dell'amministrazione
2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-06-21, n. 202306075Provvedimento:Leggi di più...- art. 1392 d.lgs. 66/2010·
- art. 919 c.o.m.·
- compensazione delle spese·
- condanna penale·
- falsificazione di atti pubblici·
- perdita del grado·
- principio acquisitivo·
- procedimento disciplinare·
- remissione in termini·
- sanzione disciplinare·
- sospensione cautelare·
- sospensione dal servizio·
- termini perentori·
- travisamento dei fatti·
- tutela della privacy·
- valutazione della prova
3. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-07-12, n. 202414236Provvedimento:Leggi di più...- condanna penale·
- discrezionalità amministrativa·
- interdizione temporanea dai pubblici uffici·
- misure cautelari·
- pena accessoria·
- principio di proporzionalità·
- procedimento penale·
- revoca della sospensione·
- sospensione condizionale della pena·
- sospensione facoltativa·
- sospensione obbligatoria·
- sospensione precauzionale dall'impiego·
- tutela del prestigio dell'amministrazione
4. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-20, n. 202403358Provvedimento:Leggi di più...- Codice dell'Ordinamento Militare·
- eccesso di potere·
- esecuzione delle sanzioni disciplinari·
- motivi disciplinari·
- perdita del grado·
- procedimento penale·
- sanzione disciplinare·
- sospensione precauzionale·
- termini processuali·
- valutazione discrezionale·
- violenza sessuale aggravata
5. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-09-11, n. 202416305Provvedimento:Leggi di più...- art. 919 C.O.M.·
- compensazione delle spese di giudizio·
- condanna penale·
- eccesso di potere·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- presunzione di innocenza·
- sospensione precauzionale dal servizio·
- tutela della dignità del dipendente pubblico·
- violazione art. 7 legge n. 241/1990