Articolo 692 del codice dell'ordinamento militare

Art. 692. Alimentazione del ruolo dei sovrintendenti1.Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell'articolo 690, comma 4, lettera a), e' bandito un concorso per titoli riservato agli appuntati scelti per l'ammissione al corso di formazione professionale, previsto dall'articolo 775, al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale. ((Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver prestato servizio al comando stazione territoriale per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3.))2.Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell' articolo 690, comma 4, lettera b), e' previsto un concorso per titoli ed esami, riservato agli appuntati, ai carabinieri scelti e ai carabinieri in servizio permanente con almeno quattro anni di servizio, e il superamento del corso di qualificazione, previsto dall'articolo 776.
((2-bis.I concorsi di cui ai commi 1 e 2 prevedono:
a)un accertamento attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale vice brigadiere del ruolo sovrintendenti dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo;
b)una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare l'assenza di infermita' invalidanti in atto. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica e' finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermita' invalidanti in atto.))3.Gli esami di cui al comma 2 sono volti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale degli aspiranti.
4.Le modalita' di svolgimento dei concorsi, la nomina delle commissioni, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreti ministeriali.
4-bis.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.
5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.
6.E' ammesso ai concorsi di cui ai commi 1 e 2 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
a)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126));
b)ha riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a <> o
giudizio equivalente;
c)non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della <>;
d)non e' sottoposto a procedimento disciplinare da cui puo' derivare una sanzione di stato, ne' e' sospeso dal servizio, o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
e)non e' stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore;
e-bis) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126)).
7.I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 2, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
((7.1. Gli appuntati che vengono promossi al grado superiore dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso previsto dall'articolo 690, comma 4, lettera a), possono partecipare al concorso previsto dall'articolo 690, comma 4 lettera b), bandito nel medesimo anno solare.))7-bis.Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, e' stabilito nei bandi di concorso di cui ai commi 1 e 2, il numero dei posti da riservare al personale gia' in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti non puo' concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili.
Entrata in vigore il 2 novembre 2018

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