Articolo 1389 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1389. Decisione del Ministro della difesa1.Il Ministro della difesa:
a)puo' discostarsi, per ragioni umanitarie, dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare; b)se ritiene, per gravi ragioni di opportunita', che deve essere inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, ordina, per una sola volta, la convocazione di una diversa commissione di disciplina, ai sensi dell'articolo 1387; in tale caso il procedimento disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di ((,90 giorni)).
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020
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