Articolo 961 del codice dell'ordinamento militare

Art. 961. Riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri1.Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri, nei limiti degli organici fissati dal codice, i marescialli dei carabinieri e i carabinieri effettivi in congedo che non hanno superato il trentacinquesimo anno di eta', che ne sono ritenuti meritevoli e sono in possesso dei prescritti requisiti generali e speciali per il reclutamento nei rispettivi ruoli.2.Ai fini del transito in servizio permanente e della progressione di carriera non e' computato il servizio svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei carabinieri.3.I riammessi devono vincolarsi a ferma quadriennale e sono incorporati col proprio grado.4.Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comunque cessato dal servizio permanente.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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