Articolo 981 del codice dell'ordinamento militare

Art. 981. Normativa applicabile1.Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme:
a)articolo 13, comma 8, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; b)articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni((, nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione. In costanza di riconoscimento del diritto previsto da tale norma, il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri interessato non e' impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attivita' addestrative propedeutiche alle stesse)); c)articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; d)articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; e)articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97. 2.Al personale dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:
a)articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121; b)articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574; c)articoli 8 e 11 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; d)articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; e)articolo 1, commi 553, 554, 555 e 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Entrata in vigore il 11 febbraio 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi