Articolo 917 del codice dell'ordinamento militare

Art. 917.Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare1.La sospensione precauzionale puo' essere disposta durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravita' da cui possa derivare la perdita del grado.2.La sospensione precauzionale di cui al comma 1 puo' essere disposta in vista dell'esercizio dell'azione disciplinare, ma la stessa e' revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui e' stato comunicato il provvedimento di sospensione.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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