Articolo 635 del codice dell'ordinamento militare
Art. 635. Requisiti generali per il reclutamento1.Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali:
a)essere cittadino italiano;
b)essere in possesso di adeguato titolo di studio;
c)essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;
d)rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel regolamento;
e)godere dei diritti civili e politici;
f)non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
g)non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h)non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i)avere tenuto condotta incensurabile;
l)non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
m)avere compiuto il 18° anno di eta', fermo restando:
1) quanto previsto dall'articolo 711;
2) la possibilita' di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di eta', acquisito il consenso di chi esercita la potesta';
n)esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
2.I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i), l) e n), sono accertati d'ufficio dall'amministrazione.
3.Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
Note all'art. 635:
- Il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 1989, n. 105, e' il seguente:
«Art. 33. - 1. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme del presente decreto da parte delle Forze di polizia indicate all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel reclutamento del personale deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente per l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta dal possesso dell'attestato previsto dall'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
2. Nelle corrispondenti prove selettive viene applicata la disposizione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
3. Gli arruolati a norma del comma 1 vengono destinati nei comandi e uffici della provincia di Bolzano o in quelli aventi competenza regionale e non possono essere trasferiti ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenze di servizio.
4. Ove non venga coperta l'aliquota di cui al comma 1, per il personale destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano debbono essere organizzati corsi di preparazione linguistica alle prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di cui al comma 1.
5. Il Ministero dell'interno seguira' la direttiva politica di mantenere in provincia di Bolzano i cittadini dei diversi gruppi linguistici della provincia che entrassero a far parte delle forze dell'ordine, fatte salve eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino il trasferimento.».
a)essere cittadino italiano;
b)essere in possesso di adeguato titolo di studio;
c)essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;
d)rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel regolamento;
e)godere dei diritti civili e politici;
f)non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
g)non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h)non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i)avere tenuto condotta incensurabile;
l)non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
m)avere compiuto il 18° anno di eta', fermo restando:
1) quanto previsto dall'articolo 711;
2) la possibilita' di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di eta', acquisito il consenso di chi esercita la potesta';
n)esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
2.I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i), l) e n), sono accertati d'ufficio dall'amministrazione.
3.Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
Note all'art. 635:
- Il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 1989, n. 105, e' il seguente:
«Art. 33. - 1. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme del presente decreto da parte delle Forze di polizia indicate all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel reclutamento del personale deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente per l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta dal possesso dell'attestato previsto dall'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
2. Nelle corrispondenti prove selettive viene applicata la disposizione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
3. Gli arruolati a norma del comma 1 vengono destinati nei comandi e uffici della provincia di Bolzano o in quelli aventi competenza regionale e non possono essere trasferiti ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenze di servizio.
4. Ove non venga coperta l'aliquota di cui al comma 1, per il personale destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano debbono essere organizzati corsi di preparazione linguistica alle prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di cui al comma 1.
5. Il Ministero dell'interno seguira' la direttiva politica di mantenere in provincia di Bolzano i cittadini dei diversi gruppi linguistici della provincia che entrassero a far parte delle forze dell'ordine, fatte salve eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino il trasferimento.».
1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-03-29, n. 202305411Provvedimento:Leggi di più...- art. 635 cod. ord. mil.·
- compensazione delle spese·
- concorso pubblico·
- eccesso di potere·
- esclusione da concorso·
- graduatoria finale·
- impugnazione provvedimento amministrativo·
- inammissibilità del ricorso·
- riabilitazione penale·
- specificità dei motivi di impugnazione
2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-20, n. 202301697Provvedimento:Leggi di più...- art. 445 c.p.p.·
- art. 635 del codice dell'ordinamento militare·
- art. 676 c.p.p.·
- compensazione delle spese·
- condanna penale·
- esclusione da concorso pubblico·
- estinzione del reato·
- giudice dell'esecuzione penale·
- riabilitazione·
- sospensione degli effetti della sentenza
3. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-08-01, n. 202312951Provvedimento:Leggi di più...- annullamento con riserva·
- annullamento di determinazione amministrativa·
- assoluzione con formula piena·
- compensazione delle spese processuali·
- esclusione da concorso pubblico·
- graduatoria di merito·
- imputazione penale·
- presunzione di innocenza·
- principio di proporzionalità·
- requisiti di ammissione al servizio militare
4. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-05-31, n. 202301813Provvedimento:Leggi di più...- art. 1041 D.P.R. n. 90/2010·
- assoluzione per particolare tenuità del fatto·
- collocamento in congedo illimitato·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza amministrativa·
- graduatoria VFP4·
- non essere imputati in procedimenti penali·
- principio di legittimità degli atti amministrativi·
- procedimento penale·
- requisiti di immissione nel ruolo·
- violazione del diritto di difesa
5. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-09-06, n. 202308192Provvedimento:Leggi di più...- art. 635 d.lgs. 66/2010·
- art. 704 d.lgs. 66/2010·
- attività vincolata·
- condanne penali per delitti non colposi·
- congedo illimitato·
- eccesso di potere·
- error in iudicando·
- esclusione dalla graduatoria concorsuale·
- giurisprudenza amministrativa·
- legittimità degli atti amministrativi·
- motivazione illogica e contraddittoria·
- oscuramento dei dati personali·
- presunzione di innocenza·
- procedimenti penali in corso·
- proporzionalità·
- reclutamento nelle Forze Armate·
- requisiti di ammissione al servizio permanente·
- tutela della dignità personale·
- violazione art. 27 Cost.