Articolo 635 del codice dell'ordinamento militare

Art. 635. Requisiti generali per il reclutamento1.Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali:
a)essere cittadino italiano;
b)essere in possesso di adeguato titolo di studio;
c)essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;
d)rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamentoe)godere dei diritti civili e politici;
f)non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
g)non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h)non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i)avere tenuto condotta incensurabile;
l)non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
m)avere compiuto il 18° anno di eta', fermo restando:
1) quanto previsto dall'articolo 711;
2) la possibilita' di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di eta', acquisito il consenso di chi esercita la potesta';
n)esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
2.I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i), l) e n), sono accertati d'ufficio dall'amministrazione.
3.Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
Entrata in vigore il 22 gennaio 2015
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