Articolo 1347 del codice dell'ordinamento militare
Art. 1347. Obbedienza1.L'obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in conformita' al giuramento prestato.2.Il dovere dell'obbedienza e' assoluto, salvo i limiti posti dall'articolo 1349, comma 2 e dall'articolo 729 del regolamento.