Articolo 1347 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1347. Obbedienza1.L'obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in conformita' al giuramento prestato.2.Il dovere dell'obbedienza e' assoluto, salvo i limiti posti dall'articolo 1349, comma 2 e dall'articolo 729 del regolamento.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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