Articolo 2136 del codice dell'ordinamento militare

Art. 2136. Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza1.Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare:
a)il capo II del titolo IV , eccetto l'articolo 806;
b)le sezioni III e IV del capo I del titolo V e la sezione I del capo III del Titolo V, eccetto l'articolo 899c)l'articolo 622;
d)l'articolo 721;
d-bis) l'articolo 794;
d-ter) l'articolo 858;
e)gli articoli 878 e 879;
f)l'articolo 881;
g)l'articolo 886;
g-bis) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126));
g-ter) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126));
h)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126));
i)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126));
l)l'articolo 900;
m)l'articolo 911;
((m-bis) l'articolo 923;))n)gli articoli 931 e 932o)l'articolo 938, nonche' l'articolo 992, per la cui disposizione prevista al comma 1, il riferimento all'articolo 909, comma 4, e' da intendersi all'articolo 2145, comma 5;
((o-bis) gli articoli 946, 957 e 960;))p)l'articolo 1008, per la cui disposizione prevista al comma 1, lettera b), il riferimento all'articolo 909, comma 4, e' da intendersi all'articolo 2145, comma 5;
q)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95;
r)l'articolo 1091, nonche' l'articolo 1099, intendendo per numeri o contingenti massimi i volumi organici dei colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
s)la sezione IV del capo III del titolo V;
t)la sezione III del capo VII del titolo V;
u)la sezione VIII del capo VII del titolo V;
v)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91;
z)la sezione IV del capo IV del titolo VII;
aa)l'articolo 1394;
bb)la sezione I del capo XVI del titolo VII;
cc)la sezione I del capo XVII del titolo VII;
dd)il capo XVIII del titolo VII;
ee)il titolo VIII;
ff)l'articolo 1493;
ff-bis) l'articolo 1780.
gg)LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248.
2.Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:
a)l'articolo 192;
b)l'articolo 558;
c)l'articolo 2229, comma 6.
3.Per le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il riferimento al Ministro o al Ministero della difesa, ove previsto, e' da intendersi al Ministro, al Ministero dell'economia e delle finanze o al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2135.
Entrata in vigore il 2 novembre 2018
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