Articolo 4 del codice delle comunicazioni elettroniche
Art. 4.
Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi dic omunicazione elettronica
1.La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica e' volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:
a)liberta' di comunicazione;
b)segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;
c)liberta' di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'.
2.A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal Codice, sono imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'.
3.La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica e' volta altresi' a:
a)promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
b)garantire la trasparenza, pubblicita' e tempestivita' delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprieta' pubbliche e private;
c)garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica;
d)garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;
e)promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;
f)garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;
g)garantire la convergenza, la interoperabilita' tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti;
h)garantire il rispetto del principio di neutralita' tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilita' di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.
4.La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonche' dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu' di convenzioni e trattati.
Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi dic omunicazione elettronica
1.La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica e' volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:
a)liberta' di comunicazione;
b)segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;
c)liberta' di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'.
2.A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal Codice, sono imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'.
3.La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica e' volta altresi' a:
a)promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
b)garantire la trasparenza, pubblicita' e tempestivita' delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprieta' pubbliche e private;
c)garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica;
d)garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;
e)promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;
f)garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;
g)garantire la convergenza, la interoperabilita' tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti;
h)garantire il rispetto del principio di neutralita' tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilita' di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.
4.La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonche' dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu' di convenzioni e trattati.
1. TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-04-19, n. 202300969Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 87 del Codice·
- criteri di localizzazione impianti di telefonia mobile·
- diniego di installazione stazione radio base·
- interesse nazionale alla copertura del territorio·
- pianificazione urbanistica·
- principio di imparzialità·
- principio di proporzionalità e ragionevolezza·
- spese di giudizio·
- tutela del suolo agricolo·
- variante al PRG·
- violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi
2. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-09-26, n. 202300677Provvedimento:Leggi di più...- aggravio procedimentale·
- annullamento provvedimento amministrativo·
- compatibilità degli impianti con le destinazioni urbanistiche·
- concorrenza·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- eccesso di potere·
- impianti di telefonia mobile·
- incompetenza·
- non discriminazione·
- norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale·
- opere di urbanizzazione primaria·
- parere tecnico comunale·
- principio di proporzionalità·
- regolamento comunale per impianti di telefonia mobile·
- silenzio-assenso·
- violazione art. 43 d.lgs. 259/2003·
- violazione art. 86 d.lgs. 259/2003·
- violazione art. 97 Costituzione
3. TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-03-29, n. 202400233Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimenti amministrativi·
- art. 87 D.lgs. 259/2003·
- art. 8 Legge 36/2001·
- autorizzazione per impianti di telefonia mobile·
- beni pubblici e privati·
- compatibilità urbanistica·
- decadenza del titolo autorizzativo·
- diniego di autorizzazione·
- eccesso di potere·
- esposizione a campi elettromagnetici·
- giurisprudenza amministrativa·
- inammissibilità del ricorso·
- regolamento comunale per l'installazione di impianti di telecomunicazioni·
- silenzio assenso·
- tutela ambientale·
- violazione art. 44 D.lgs. 259/2003
4. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-05-15, n. 202300746Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- competenza amministrativa·
- diritto di impresa·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza amministrativa·
- ordinanza contingibile e urgente·
- parere di ARPACAL·
- pianificazione urbanistica·
- principio di legalità·
- principio di precauzione·
- ripartizione di competenze tra Stato e Comuni·
- servizi pubblici essenziali·
- sperimentazione e installazione tecnologia 5G·
- tutela ambientale e sanitaria·
- violazione di legge
5. TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-02-13, n. 202300193Provvedimento:Leggi di più...- applicabilità nel tempo delle norme·
- canoni demaniali·
- concessione demaniale marittima·
- correttezza e buona fede·
- divieto di oneri finanziari·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza art. 93 d.lgs. 259/2003·
- indennizzi ex art. 8 D.L. 400/93·
- interpretazione autentica art. 93 d.lgs. 259/2003·
- legittimo affidamento·
- occupazione sine titulo·
- proporzionalità·
- ragionevolezza·
- rinnovo concessione·
- tutela della concorrenza