Articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche
Art. 70.(( (ex art. 59 eecc - art. 40 Codice 2003)
(Quadro di riferimento generale
per l'accesso e l'interconnessione) ))
((1.Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L'operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L'Autorita' anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso. Il Ministero e l'Autorita', per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinche' non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell'Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso o all'interconnessione.
2.Fatto salvo l'articolo 98-vicies sexies, sono revocati i provvedimenti giuridici o amministrativi che richiedono alle imprese di concedere analoghi servizi d'accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni indicate all'allegato I.
(Quadro di riferimento generale
per l'accesso e l'interconnessione) ))
((1.Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L'operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L'Autorita' anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso. Il Ministero e l'Autorita', per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinche' non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell'Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso o all'interconnessione.
2.Fatto salvo l'articolo 98-vicies sexies, sono revocati i provvedimenti giuridici o amministrativi che richiedono alle imprese di concedere analoghi servizi d'accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni indicate all'allegato I.
2. TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-04-12, n. 202407216Provvedimento:Leggi di più...- art. 14 legge 689/1981·
- competenza AGCOM e AGCM·
- comunicazioni incomplete e fuorvianti·
- condotta non conforme alle disposizioni di settore·
- contestazione delle violazioni amministrative·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- diritto di concorrenza·
- diritto di recesso·
- diritto di recesso in caso di modifica contrattuale·
- eccesso di potere·
- informazioni chiare e trasparenti·
- principio di legalità·
- principio di specialità·
- procedimento sanzionatorio AGCOM·
- proporzionalità della sanzione·
- protocollo integrativo in materia di pratiche commerciali scorrette·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- sospensione del termine istruttorio·
- trasparenza informativa·
- tutela dei consumatori·
- violazione art. 70 d.lgs. 259/2003
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-07-10, n. 202406142Provvedimento:Leggi di più...- art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo·
- clausole contrattuali·
- competenza amministrativa·
- competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)·
- competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)·
- completezza delle informazioni·
- direttiva 2005/29/CE·
- diritto della concorrenza·
- interpretazione normativa·
- pratiche commerciali scorrette·
- principio di incompatibilità·
- principio di specialità·
- regolazione settoriale·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- trasparenza contrattuale·
- tutela del consumatore
4. TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-04-15, n. 202407327Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera AGCOM·
- concorrenza tra operatori di telefonia·
- costi di attivazione·
- diritto di recesso·
- giurisprudenza TAR Lazio·
- ius variandi·
- modifica unilaterale delle condizioni contrattuali·
- principio di tassatività nell'illecito amministrativo·
- recupero costi di attivazione dopo recesso·
- violazione art. 70 d.lgs. 259/03
5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-26, n. 202402858Provvedimento:Leggi di più...- art. 19-quinquiesdecies del d.l. 148/2017·
- diritto della concorrenza·
- diritto di recesso·
- illegittimità costituzionale e comunitaria·
- poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni·
- pratiche commerciali scorrette·
- proporzionalità delle misure sanzionatorie·
- regolamentazione delle comunicazioni elettroniche·
- sanzione amministrativa·
- trasparenza delle informazioni commerciali·
- tutela dei consumatori