Articolo 45 del codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 45.
(Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti)
(ex art. 87-bis Codice 2003)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette in formato digitale e mediante posta elettronica certificata all'Ente locale una segnalazione certificata di inizio attivita' contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonche' di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza.
2. Contestualmente, copia della segnalazione viene trasmessa in formato digitale e mediante posta elettronica certificata all'organismo di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza.
3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della L. 241/1990,adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
4. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui al comma 1, siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta e' corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente per territorio. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente, la segnalazione e' priva di effetti. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 APRILE 2023, N. 41))
Entrata in vigore il 21 aprile 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi