Articolo 26 del codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 26. Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale 1.Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 25 hanno il diritto di:
a)fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
b)richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformita' agli articoli 86, 87 e 88.
2.Allorche' tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale da' loro inoltre il diritto di:
a)negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni del Capo III del presente Titolo;
b)poter essere designate quali fornitori di una o piu' prestazioni che rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alle disposizioni del Capo IV del presente Titolo.
Entrata in vigore il 15 settembre 2003
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