Articolo 1 del Codice di giustizia contabile


ALLEGATO 1

CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE

Art. 1

(Ambiti della giurisdizione contabile)


1. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilita' amministrativa per danno all'erario e negli altri giudizi in materia di contabilita' pubblica.


2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.


3. La giurisdizione della Corte dei conti e' esercitata dai giudici contabili secondo le norme del presente codice.

Entrata in vigore il 7 settembre 2016
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