Articolo 1 del Codice di giustizia contabile
ALLEGATO 1
CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE
Art. 1
(Ambiti della giurisdizione contabile)
1. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilita' amministrativa per danno all'erario e negli altri giudizi in materia di contabilita' pubblica.
2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.
3. La giurisdizione della Corte dei conti e' esercitata dai giudici contabili secondo le norme del presente codice.