Articolo 109 del codice delle assicurazioni private

Art. 109.Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi1.L'IVASS disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.(45)
1-bis.L'impresa che opera in qualita' di distributore, individua la persona fisica, nell'ambito della dirigenza, responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa e ne comunica il nominativo all'IVASS. Tale soggetto possiede adeguati requisiti di professionalita' ed onorabilita' individuati dall'IVASS con regolamento.(45)
1-ter.Il registro e' agevolmente accessibile e consente la registrazione integrale e diretta, secondo quanto disposto dall'IVASS con regolamento di cui al comma 1. (45)
2.Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
a)gli agenti di assicurazione, in qualita' di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione;
b)i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
c)i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attivita' svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilita' di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
d)le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 e 114-septies del testo unico bancario, le societa' di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la societa' Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;(45)
e)i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni (( di cui alle lettere a), b), d), e) ef)2-bis.Per i siti internet mediante i quali e' possibile l'esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa, ai sensi dell'articolo 106, e' necessaria l'iscrizione al registro del titolare del dominio. (45)
3.Nel registro sono altresi' indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a)e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali 1'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 110, comma 3, e' sospeso sino all'avvio dell'attivita', che forma oggetto di tempestiva comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.(45)
4.L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L'intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione e' tenuto a dare all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia. L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera c). (45)
4-bis.Nella domanda di iscrizione al registro l'intermediario che si avvale di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera e), per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione, ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione.(45)
4-ter.Nella domanda di iscrizione al registro l'impresa che si avvale di soggetti iscritti alla sezione di cui al comma 2, lettera c) per l'esercizio della distribuzione, secondo quanto previsto ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione.(45)
4-quater.L'IVASS fornisce tempestivamente all'AEAP, secondo le istruzioni da questa impartite, le informazioni rilevanti ai fini dell'alimentazione del registro unico europeo degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui al paragrafo 4, dell'articolo 3 della direttiva 2016/97 e puo' richiedere la modifica dei dati in esso riportati.(45)
4-quinquies.Le domande presentate, ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono esaminate nel termine fissato dal regolamento IVASS di cui al comma 1 e comunque non oltre 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'avvenuta iscrizione e' comunicata ai soggetti interessati nelle forme indicate dalle disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS.(45)
4-sexies.Ai fini della registrazione degli intermediari, di cui al comma 2, sono trasmessi all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi secondo le modalita' individuate nelle relative disposizioni di attuazione di cui al comma 1:
a)i nominativi degli azionisti o dei soci, persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10 per cento nell'intermediario e l'importo di tale partecipazione;
b)i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l'intermediario;
c)indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS. (45)
4-septies.Ogni modifica alle informazioni di cui al comma 4-sexies e' tempestivamente comunicata.(45)
4-octies.L'iscrizione al registro di cui all'articolo 109, comma 2, non puo' essere consentita se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo, cui sono soggette una o piu' persone fisiche o giuridiche con le quali l'intermediario ha stretti legami, ovvero difficolta' inerenti l'applicazione di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, siano di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. (45)
5.L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rilascia, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario interessato, un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate.(45)
6.L'IVASS, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonche' le forme di pubblicita' piu' idonee ad assicurare l'accesso pubblico al registro.

(45)

------------AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono iscritti nel registro di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano entro il 23 febbraio 2019 l'adeguamento dei requisiti professionali di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112 del medesimo decreto legislativo, n. 209 del 2005, conformemente a quanto previsto dal presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 25 gennaio 2021

Sentenze75


  • 1. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-01-18, n. 202300896
    Provvedimento:
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    • art. 132 bis del Codice delle Assicurazioni Private·
    • comparazione on line delle assicurazioni·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • formalità documentali·
    • nullità relativa dei contratti·
    • onere della prova·
    • preventivass·
    • principio di uguaglianza sostanziale·
    • proporzionalità e minor sacrificio·
    • regolamento IVASS

  • 2. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-10-27, n. 202315977
    Provvedimento:
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    • Annullamento provvedimento·
    • Cancellazione registro imprese·
    • Cessazione attività·
    • Colpa grave·
    • Danno ingiusto·
    • Difetto motivazione·
    • Estinzione società·
    • Giudicato·
    • Illegittimità provvedimento·
    • Interesse legittimo·
    • Legittima azione·
    • Nesso causale·
    • Prova del danno·
    • Responsabilità amministrativa·
    • Volontà soci

  • 3. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-01-25, n. 202301288
    Provvedimento:
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    • adeguatezza dei contratti offerti·
    • conservazione della documentazione·
    • difetto di motivazione e di istruttoria·
    • iscrizione dei collaboratori nel RUI·
    • obblighi di informazione precontrattuale·
    • onere della prova·
    • procedimento sanzionatorio·
    • sanzione amministrativa pecuniaria·
    • violazione art. 326 CAP·
    • violazione del Regolamento ISVAP

  • 4. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-03-09, n. 202303898
    Provvedimento:
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    • compensazione dei crediti·
    • diligenza e correttezza degli intermediari·
    • principio di proporzionalità e adeguatezza della sanzione·
    • procedimento disciplinare IVASS·
    • radiazione dal RUI·
    • responsabilità degli intermediari assicurativi·
    • sanzione disciplinare·
    • termine di contestazione degli addebiti·
    • violazione art. 183 D. Lgs. 209/2005·
    • violazione art. 62 Reg.to Isvap nr. 5/2006

  • 5. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-04-19, n. 202306765
    Provvedimento:
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    • accertamenti ispettivi·
    • art. 183 del decreto legislativo n. 209 del 2005·
    • art. 62 del regolamento ISVAP·
    • comportamento concludente·
    • eccesso di potere·
    • giudicato inter partes·
    • mancata rimessa dei premi assicurativi·
    • principio di buona fede·
    • proporzionalità della sanzione·
    • radiazione dal registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi·
    • regolamento ISVAP n. 5 del 2006·
    • sanzione disciplinare·
    • sospensione del procedimento amministrativo·
    • travisamento dei fatti·
    • usucapione delle somme dovute
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