Articolo 252 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie

Art. 252.

Quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine piu' breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso e' stabilito dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940, se e' stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se e' stabilito dal III libro e dall'entrata in vigore del codice stesso se e' stabilito dagli altri libri, purche', a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.

La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l'acquisto di un diritto e' subordinato al decorso di un termine piu' breve di quello stabilito dalle leggi anteriori.
Entrata in vigore il 17 aprile 1942
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