Articolo 252 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Art. 252.
Quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine piu' breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso e' stabilito dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940, se e' stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se e' stabilito dal III libro e dall'entrata in vigore del codice stesso se e' stabilito dagli altri libri, purche', a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.
La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l'acquisto di un diritto e' subordinato al decorso di un termine piu' breve di quello stabilito dalle leggi anteriori.
Quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine piu' breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso e' stabilito dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940, se e' stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se e' stabilito dal III libro e dall'entrata in vigore del codice stesso se e' stabilito dagli altri libri, purche', a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.
La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l'acquisto di un diritto e' subordinato al decorso di un termine piu' breve di quello stabilito dalle leggi anteriori.
4. CGARS, sez. I, sentenza 2021-03-23, n. 202100239Provvedimento:Leggi di più...- art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995·
- art. 3-ter della legge n. 438/1992·
- equilibrio finanziario degli enti previdenziali·
- giurisprudenza sulla prescrizione·
- indebito oggettivo·
- interruzione della prescrizione·
- obbligo contributivo·
- prescrizione delle contributi previdenziali·
- prescrizione quinquennale·
- principio di indisponibilità negoziale della materia prescrittiva·
- ripetizione delle somme indebitamente versate
5. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2021-03-18, n. 202103328Provvedimento:Leggi di più...- art. 2948 c.c.·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisprudenza amministrativa·
- legge 313/1993·
- prescrizione dei titoli di stato·
- prescrizione quinquennale·
- principio di irretroattività·
- retroattività delle norme·
- rimborso certificati di credito del tesoro·
- sospensione del termine di prescrizione