Articolo 118 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie

Art. 118.

Gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri, stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia anche rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo tale data.
Entrata in vigore il 17 aprile 1942
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