Articolo 38 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie

Art. 38.

((Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonche' nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile))

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non e' espressamente stabilita la competenza di una diversa autorita' giudiziaria.

In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Quando il provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.
Entrata in vigore il 17 maggio 1983
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