Articolo 702 del Codice della navigazione

Art. 702.
(Progettazione delle infrastrutture aeroportuali).

Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilita', e' di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformita' alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))
Entrata in vigore il 14 aprile 2006
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