Articolo 1 del Codice della navigazione

CODICE DELLA NAVIGAZIONE


Art. 1.
(Fonti del diritto della navigazione).

In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi.

Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942

Sentenze93

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