Articolo 5 del Codice della navigazione
Art. 5.
(Legge regolatrice degli atti compiuti a bordo di navi e di aeromobili in navigazione).
Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranita' di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale, dovrebbe applicarsi la legge del luogo dove l'atto e' compiuto o il fatto e' avvenuto.
La disposizione del comma precedente si applica agli atti ed ai fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalita' estera nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranita' dello Stato italiano, sotto condizione di reciprocita' da parte dello Stato al quale la nave o l'aeromobile appartiene.
((43)) -------------AGGIORNAMENTO (43)
Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera fatte salve le disposizioni di cui all'art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave e' iscritta.
(Legge regolatrice degli atti compiuti a bordo di navi e di aeromobili in navigazione).
Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranita' di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale, dovrebbe applicarsi la legge del luogo dove l'atto e' compiuto o il fatto e' avvenuto.
La disposizione del comma precedente si applica agli atti ed ai fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalita' estera nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranita' dello Stato italiano, sotto condizione di reciprocita' da parte dello Stato al quale la nave o l'aeromobile appartiene.
((43)) -------------AGGIORNAMENTO (43)
Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera fatte salve le disposizioni di cui all'art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave e' iscritta.