Articolo 316 del Codice della navigazione

Art. 316.
(Formazione dell'equipaggio).

L'equipaggio della nave marittima e' costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per il servizio della nave. L'equipaggio della nave della navigazione interna e' costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri iscritti nei registri del personale navigante imbarcati per il servizio della nave.

Fa inoltre parte dell'equipaggio il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942
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