Articolo 14 del Codice della navigazione

Art. 14.
(Competenza giurisdizionale).

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 4 del codice di procedura civile, le domande riguardanti urto di navi o di aeromobili ovvero assistenza, salvataggio o ricupero in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranita' di alcuno Stato possono proporsi avanti i giudici del Regno, se la nave o l'aeromobile che ha cagionato l'urto o che e' stato assistito o salvato, ovvero le persone salvate o le cose salvate o ricuperate si trovano nel Regno.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942
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