Articolo 43 del Codice della navigazione

Art. 43.
(Domande incompatibili).

Qualora una domanda di concessione di beni del demanio marittimo risulti incompatibile con una concessione precedentemente fatta per uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione precedente puo' essere revocata con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi due comma dell'articolo precedente.

Entrata in vigore il 18 aprile 1942
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