Articolo 34 del Codice della navigazione
Art. 34.
(Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici).
Con provvedimento del ministro per le comunicazioni, su richiesta ((dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente)) determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale
(Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici).
Con provvedimento del ministro per le comunicazioni, su richiesta ((dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente)) determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale