Articolo 1164 del Codice della navigazione
Art. 1164.
(Inosservanza di norme sui beni pubblici).
Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.(59)
((Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorita' in materia di uso del demanio marittimo per finalita' turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro)) -----------AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Nell'articolo 1164 del codice della navigazione le parole "se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni"."
(Inosservanza di norme sui beni pubblici).
Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.(59)
((Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorita' in materia di uso del demanio marittimo per finalita' turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro)) -----------AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Nell'articolo 1164 del codice della navigazione le parole "se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni"."
3. TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2023-10-27, n. 202315981Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
- art. 26 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione·
- art. 47 cod. nav.·
- concessione demaniale marittima·
- decadenza della concessione·
- eccesso di potere·
- inadempimento degli obblighi concessori·
- mancato pagamento dei canoni concessori·
- ordine di demolizione·
- principio di partecipazione procedimentale·
- proroga dei termini·
- spese di lite·
- violazione del principio di gradualità e proporzionalità
5. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-10-20, n. 202305717Provvedimento:Leggi di più...- art. 36 d.p.r. 380/2001·
- art. 702 cod. nav.·
- autorizzazione in sanatoria·
- beni demaniali·
- concessione di opere pubbliche·
- eccesso di potere·
- inadempimento delle autorizzazioni·
- infrastrutture aeroportuali·
- manutenzione straordinaria·
- rimessione in pristino stato dei luoghi·
- sanabilità degli abusi edilizi