Articolo 1251 del Codice della navigazione

Art. 1251.
(Infrazioni disciplinari).

Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per gli appartenenti al personale marittimo o della navigazione interna, per le persone indicate nell'articolo 68, per le imprese e i datori di lavoro nei porti e per gli appartenenti alla ((personale aeronautico)) quando non siano puniti come reati a norma del presente codice:
1) il rifiuto o il ritardo di obbedienza ad un ordine del comandante o di altro superiore e l'inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo;
2) l'inosservanza delle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attivita' dei porti;
3) la negligenza nell'adempimento delle proprie mansioni;
4) l'assenza da bordo senza autorizzazione;
5) l'abbandono della nave o dell'aeromobile;
6) la mancanza di rispetto verso superiori ovvero verso ufficiali e funzionari delle capitanerie di porto o funzionari della navigazione interna o degli ((aeroporti)) ovvero verso comandanti di navi da guerra, autorita' consolari e altre autorita' dello Stato all'estero;
7) i disordini a bordo;
8) ogni comportamento tale da turbare l'ordine o la disciplina della nave o dell'aeromobile, ovvero comunque non rispondente alle esigenze dell'ordine o della disciplina;
9) la cattiva condotta, ogni altra mancanza ai propri doveri e ogni atto incompatibile con la dignita' della bandiera nazionale.
Entrata in vigore il 14 aprile 2006
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