Articolo 47 del Codice della navigazione

Art. 47.
(Decadenza dalla concessione).

L'amministrazione puo' dichiarare la decadenza del concessionario:
a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;
c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale e' stata fatta la concessione;
d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione puo' accordare una proroga al concessionario.

Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato puo' presentare le sue deduzioni.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite ne' per spese sostenute.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942
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