Articolo 35 del Codice della navigazione

Art. 35.
(Esclusione di zone dal demanio marittimo).

Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942
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