Articolo 40 del Codice della navigazione

Art. 40.
(Riduzione del canone).

Qualora l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non e' dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva la facolta' prevista nel primo comma dell'articolo 44.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942
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