Articolo 29 del Codice della navigazione

Art. 29.
(Pertinenze del demanio marittimo).

Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942
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