Articolo 6 del Codice della navigazione
Art. 6.
(Legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia su navi ed aeromobili).
La proprieta', gli altri diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi e sugli aeromobili, nonche' le forme di pubblicita' degli atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di tali diritti, sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.
((43)) -------------AGGIORNAMENTO (43)
Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato responsabile del registro sottostante ai fini di cui al presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera c)) che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo.
(Legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia su navi ed aeromobili).
La proprieta', gli altri diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi e sugli aeromobili, nonche' le forme di pubblicita' degli atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di tali diritti, sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.
((43)) -------------AGGIORNAMENTO (43)
Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato responsabile del registro sottostante ai fini di cui al presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera c)) che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo.