Articolo 57 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 57. Articolo 57
(( (Cessione di beni culturali in favore dello Stato) ))

((1.Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.
Entrata in vigore il 9 aprile 2008
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