Articolo 30 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 30. Obblighi conservativi1.Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
2.I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro (( , ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ))fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
3.I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4.(( I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicita' e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresi' l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. ))((Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione )) sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti e' inviata alla soprintendenza, nonche' al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.
Entrata in vigore il 9 aprile 2008
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